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Lo Statuto |
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IL NOSTRO VOLTO
Lo Statuto della Gioventù
Francescana |
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INTRODUZIONE |
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Questa pagina contiene la forma
di vita dei giovani francescani,
di coloro, cioè, che,
affascinati da San Francesco e
Santa Chiara d’Assisi, vogliono
vivere la propria giovinezza
immersa in Cristo, guidati dal
loro esempio di vita.
Le norme raccolte in questo
Statuto tracciano il volto del
giovane francescano, la sua
identità e i suoi impegni di
vita per diventare testimone e
strumento di Dio nel mondo.
La prima parte dello Statuto
della Gifra, chiamata «Forma di
vita», espone dei suggerimenti
per la vita quotidiana del
giovane, mentre la seconda si
sofferma sull’organizzazione
puntuale della Fraternità di
ogni livello (locale, regionale
e nazionale).
I giovani che si impegnano a
vivere le norme raccolte in
questa forma di vita lo fanno
mediante un atto pubblico nella
Chiesa, che si chiama Promessa.
Lo Statuto è uno strumento con
cui la Gifra, nella famiglia
dell’Ofs ed in unità con tutta
la Famiglia francescana, rende
testimonianza e servizio alla
Chiesa e alla società.
In questo tempo, caratterizzato
da forte relativismo e
scetticismo, da chiusure
individualistiche, da crisi
dell’impegno di gruppo, come
giovani francescani vogliamo
essere un segno per i giovani
del nostro tempo, una
testimonianza per il mondo di
oggi nella riaffermazione dei
valori della fraternità, della
pace, della gratuità, della
minorità e della povertà,
vissuti nella comunione
ecclesiale e con tutta la
Famiglia francescana.
Desideriamo, così, proporre
concretamente l’ideale incarnato
da Francesco, il quale morendo,
ci consegnò questo messaggio:
«Io ho fatto la mia parte, la
vostra ve la insegni Cristo».
Ai giovani che si troveranno tra
le mani questa
forma di vita, auguriamo di
trovare in essa l’incontro con
Cristo.
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FORMA DI VITA |
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IDENTITÀ E NATURA DELLA GIFRA
1. La GiFra è la
Fraternità dei giovani che si
sentono chiamati dallo Spirito
Santo a fare l'esperienza della
vita cristiana alla luce del
messaggio di S. Francesco
d'Assisi, all'interno della
Famiglia Francescana. A motivo
della scelta francescana vissuta
nella Secolarità, i giovani
maturano la loro vocazione
nella'ambito della famiglia
dell'Ordine Francescano Secolare
di cui la Gioventù Francescana è
parte integrante.
2. I Giovani Francescani
considerano la Regola dell'O.F.S.,
approvata da Paolo VI, come
documento ispirazionale della
propria vita e come singoli e
come Fraternità, confermando
tale scelta mediante la
"Promessa" (cfr. art. 5).
3. La norma di vita dei
giovani francescani è il
Vangelo: in ogni sua parola,
come in ogni uomo, essi sanno di
incontrare Gesù Cristo; per
questo si impegnano assiduamente
a "passare dal Vangelo alla vita
e dalla vita al Vangelo" (Regola
O.F.S., art. 4).
4. La GiFra offre il
servizio fraterno ed i mezzi per
raggiungere la maturità umana,
cristiana e francescana,
contribuendo in tal modo a
"rendere presente il carisma del
comune serafico Padre nella vita
e nella missione della Chiesa"
(Regola O.F.S., art. 1).
IMPEGNI E METODI
5. La "Promessa" è
l'impegno del giovane a
conoscere ed a vivere il Vangelo
secondo l'esempio di S.
Francesco in seno alla propria
Fraternità, che lo accompagna
nel cammino di ricerca e di
crescita spirituale.
6. In conformità
all'articolo 2 la "Forma di
vita" della Gioventù Francescana
è la seguente:
a) ...ricerchino la
persona vivente ed operante di
Cristo nei fratelli, nella Sacra
Scrittura, nella Chiesa e nelle
Azioni Liturgiche. La Fede di S.
Francesco che dettò queste
parole: "niente altro vedo
corporalmente in questo mondo
dello stesso Altissimo Figlio di
Dio se non il Suo Santissimo
Sangue", sia per essi
l'ispirazione e l'orientamento
per la vita Eucaristica (Regola
O.F.S.).
b) Sepolti e risuscitati
con Cristo nel Battesimo, che li
rende membri vivi della Chiesa,
...si facciano testimoni e
strumenti della sua missione tra
gli uomini, annunciando Cristo
con la vita e con la parola.
Ispirati da S. Francesco e con
lui chiamati a ricostruire la
Chiesa, si impegnino a vivere in
piena comunione con il Papa, i
Vescovi ed i Sacerdoti in un
fiducioso ed aperto dialogo di
creatività apostolica (Regola
O.F.S., art. 6).
c) ...In virtù della loro
vocazione, sospinti dalla
dinamica evangelica, conformino
il loro modo di pensare e di
agire a quello di Cristo
mediante un radicale mutamento
interiore che lo stesso Vangelo
designa con il nome di
"conversione", la quale, per
l'umana fragilità, deve essere
attuata ogni giorno. In questo
cammino di rinnovamento il
Sacramento della Riconciliazione
è segno privilegiato della
misericordia del Padre e
sorgente di grazia (Regola
O.F.S., art. 7).
d) Come Gesù fu il vero
adoratore del Padre, così
facciano della preghiera e della
contemplazione l'anima del
proprio essere e del proprio
operare. Partecipino alla vita
sacramentale della Chiesa,
soprattutto all'Eucaristia, e si
associno alla preghiera
liturgica in una delle forme
dalla Chiesa stessa proposte,
rivivendo così i misteri della
vita di Cristo (Reg. O.F.S.,
art. 8).
e) La Vergine Maria,
umile serva del Signore,
disponibile alla sua parola ed a
tutti i suoi appelli, fu
circondata da Francesco di
indicibile amore e fu designata
Protettrice ed Avvocata della
sua Famiglia. I giovani
francescani manifestino a lei il
loro ardente amore, con la
imitazione della sua
incondizionata disponibilità e
nella effusione di una fiduciosa
e cosciente preghiera (Reg.
O.F.S., art. 9).
f) Unendosi
all'obbedienza redentrice di
Gesù che depose la sua volontà
in quella del Padre, adempiano
fdelmente agli impegni propri
della condizione di ciascuno
nelle diverse corcostanze della
vita, e seguano Cristo povero e
crocifisso, testimoniandolo
anche tra le difficoltà e le
persecuzioni (Reg. O.F.S., art.
10).
g) Cristo, fiducioso nel
Padre, scelse per Sé e per la
Madre sua una vita povera ed
umile, pur nell'apprezzamento
attento ed amoroso delle realtà
create; così... (i giovani)
cerchino nel distacco e nell'uso
una giusta relazione ai beni
terreni, semplificando le
proprie materiali esigenze; sian
consapevoli poi di essere,
secondo il Vangelo,
amministratori dei beni ricevuti
a favore dei figli di Dio. Così,
nello spirito delle
"Beatitudini", s'adoperino a
purificare il cuore da ogni
tendenza e cupidigia di possesso
e di dominio, quali "pellegrini
e forestieri" in cammino verso
la casa del Padre.
h) Testimoni dei beni
futuri ed impegnati nella
vocazione abbracciata
all'acquisto della purità di
cuore, si renderanno così liberi
all'amore di Dio e dei fratelli
(Reg. O.F.S., art. 12).
i) Come il Padre vede in
ogni uomo i lineamenti del suo
Figlio, primogenito di una
moltitudine di fratelli,
...accolgano tutti gli uomini
con animo umile e cortese, come
dono del Signore e immagine di
Cristo. Il senso di fraternità
li renderà lieti di mettersi
alla pari con tutti gli uomini,
specialmente dei più piccoli,
per i quali si sforzeranno di
creare condizioni di vita degne
di creature redente da Cristo (Reg.
O.F.S., art. 13).
l) Chiamati, insieme con
tutti gli uomini di buona
volontà, a costruire un mondo
più fraterno ed evangelico per
la realizzazione del Regno di
Dio, consapevoli che "chiunque
segue Cristo, Uomo perfetto, si
fa lui pure più uomo",
esercitino con competenza le
proprie responsabilità nello
spirito cristiano di servizio (Reg.
O.F.S., art 14).
m) Siano presenti con la
testimonianza della propria vita
umana ed anche con iniziative
coraggiose, tanto individuali
che comunitarie, nella
promozione della giustizia ed in
particolare nel campo della vita
pubblica, impegnandosi in scelte
concrete e coerenti alla loro
fede (Regola O.F.S., art. 15).
n) Reputino il loro
lavoro come dono e come
partecipazione alla creazione,
redenzione e servizio della
comunità umana (Reg. O.F.S.,
art. 16).
o) Nella loro famiglia vivano lo
spirito francescano di pace,
fedeltà e rispetto della vita,
sforzandosi di farne il segno di
un mondo già rinnovato in Cristo
(Reg. O.F.S., art. 17).
p) Quali portatori di
pace e memori che essa va
costruita continuamente,
ricerchino le vie dell'unità e
delle fraterne intese attraverso
il dialogo, fiduciosi nella
presenza del germe divino che è
nell'uomo e nella potenza
trasformatrice dell'amore e del
perdono. Messaggeri di "perfetta
letizia", in ogni circostanza,
si sforzino di portare agli
altri la gioia e la speranza (Reg.
O.F.S., art. 19).
7. Per realizzare
pienamente questa forma di vita,
secondo schemi propri delle
necessità del mondo giovanile e
della sua pedagogia, i giovani
francescani:
a) vivono la Fraternità
come un segno visibile della
Chiesa, comunità d'amore, e
l'ambiente privilegiato in cui
si sviluppano il senso
ecclesiale e la vocazione
cristiana e francescana, nonché
come luogo ove naturalmente
viene animata la vita apostolica
dei suoi membri;
b) si inseriscono
pienamente, in modo attivo ed
operante, nella vita della
Chiesa locale, aprendosi a tutte
le prospettive ministeriali e
pastorali;
c) intensificano il
dialogo e la collaborazione
tanto con le Fraternità
francescane quanto con gli altri
gruppi ecclesiali, allo scopo di
un maggior arricchimento
reciproco e di un più efficace
servizio alla Chiesa ed alla
società;
d) rispondono
generosamente alle indicazioni
che le Fraternità nazionale e
regionale offrono in merito alla
formazione attraverso i sussidi,
i campi scuola, i corsi di
aggiornamento, ritiri, momenti
di preghiera, revisione di vita
e simili iniziative atte allo
scopo;
e) si avvalgono
nell'apostolato di tutti i mezzi
che si ritengono idonei per una
efficace e moderna
evangelizzazione (mezzi di
comunicazione sociale ed
artistica).
8. La Fraternità
giovanile francescana promuove
incontri atti a preparare ed a
formare i giovani ed i fidanzati
alla vita sacramentale del
matrimonio.
9. Particolare attenzione
i giovani rivolgono alle forme
di volontariato, atte ad
assicurare un servizio umano,
responsabile e disinteressato,
ai fratelli, specialmente
nell'ambito del proprio
territorio e nella prospettiva
della riconciliazione in campo
nazionale ed internazionale.
10. L'interesse dei
giovani francescani è rivolto
anche al momento ricreativo, che
vuole essere un ulteriore
testimonianza della gioiosa
esperienza di vita fraterna.
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NORME ORGANIZZATIVE |
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11. La Gioventù Francescana
vive ed opera articolata in
fraternità a diverso livello -
locale, regionale e nazionale -
collegate e coordinate tre loro
e proiettate nel contesto
internazionale.
12. Si ritengono
formalmente costituite quelle
Fraternità che, avendo un numero
sufficente di giovani che hanno
pronunciato la "Promessa",
abbiano ricevuto riconoscimento
scritto dall'organo superiore
Gi.Fra. competente, in armonia
con la fraternità O.F.S., se
esiste in loco, o con il
consiglio regionale (= prov.le)
O.F.S.
APPARTENENZA
13. Possono far parte di
una fraternità i giovani che
hanno compiuto i 14 anni di età
e possibilmente non superato i
30. Questo ultimo limite non si
applica ai dirigenti nazionali e
regionali in carica.
14. I giovani che abbiano
compiuto i 30 anni di età
continuano la loro esperienza di
vita evangelica preferibilmente
nell'Ordine Francescano Secolare
o in altre forme di vita
ecclesiale. Si raccomanda tale
scelta anche ai coniugati.
15. I candidati
premettono una preparazione di
almeno sei mesi alla "Promessa",
dopo di che diventano membri
effettivi della Gioventù
Francescana. L'ammissione alla
"Promessa" è decisa dal
Consiglio della Fraternità
Locale.
16. Con molta solennità
si celebri "la festa della
Promessa", nella quale i giovani
assumono o rinnovano
annualmente, gli impegni di vita
evangelica propri della Gi.Fra.
In tale occasione si può
effettuare la consegna di un
distintivo francescano,
preferibilmente il Tau.
COLLABORAZIONE CON L'OFS
17. Per favorire una più
stretta ed intesa comunione con
l'O.F.S. i consigli Gi.Fra. di
ogni grado designino un proprio
rappresentante, possibilmente
"professo", presso la fraternità
O.F.S. e chiedano a questa, un
professo suo delegato presso la
fraternità giovanile. Il
delegato O.F.S. ha diritto di
voto nel consiglio della Gi.Fra
cui partecipa.
ORGANISMI
18. Gli organismi attraverso
i quali la Fraternità esprime la
propria funzionalità sono:
l'Assemblea, il Consiglio, il
Presidente e, per quanto attiene
alla parte spirituale,
l'Assistente. Il funzionamento
di tali organi è regolato da
norme specifiche.
L'ASSEMBLEA
19. L'Assemblea, detta
anche Congresso o Capitolo, è
l'organo rappresentativo della
base con potere legislativo e
deliberativo. A livello
nazionale è convocata con almeno
cinquanta giorni di anticipo, a
livello regionale con almeno
venti giorni, a livello locale
con almeno dieci giorni.
L'Assemblea naz.le è composta
dai consiglieri naz.li in
carica, nonchè dai Presidenti ed
Assistenti regionali
(=provinciali), più un eletto
dall'Assemblea reg.le (=prov.le)
per ogni dieci (e frazione)
Fraternità locali della regione
(=provincia religiosa) da
rappresentare. L'Assemblea
regionale (=prov.le) è formata
dai consiglieri reg.li (=prov.li)
in carica, oltre che da tutti i
presidenti ed assistenti locali,
più, se si ritiene opportuno, un
congruo numero di rappresentanti
stabiliti dal consiglio reg.le
(=prov.le) ed eletti dalla base.
L'Assemblea locale è formata da
tutti i membri effettivi della
fraternità più l'Assistente
della Gi.Fra. ed il delegato
O.F.S. Alle rispettive assemblee
partecipano anche i Presidenti e
gli Assistenti O.F.S. (o loro
delegati).
20. L'Assemblea naz.le si
riunisce ordinariamente almeno
una volta ogni tre mesi; la
reg.le almeno una volta
all'anno;
la locale almeno due volte al
mese. Straordinariamente
l'assemblea di qualsiasi grado,
si riunisce ogni qual volta il
consiglio rispettivo lo ritenga
opportuno, oppure allorchè un
terzo dei membri dell'assemblea
ne faccia richiesta con una
mozione scritta.
21. L'Assemblea ha
l'obbligo, in armonia con le
indicazioni e decisioni di
quella di grado superiore, di:
a. provvedere allo studio
dei problemi di notevole
importanza spirituale, sociale e
temporale della fraternità e
prendere decisioni in merito;
b. programmare le varie
attività
c. procedere alla nomina
dei presidenti e consiglieri
rispettivi secondo le norme più
sotto espresse;
d. determinare i
contributi per il finanziamento
delle varie attività.
IL CONSIGLIO
22. Il Consiglio è l'organo
esecutivo delle decisioni e
delle direttive della propria
assemblea e di quella di grado
superiore, e assicura il
regolare funzionamento della
Fraternità. In particolare il
suo compito è:
a. animare e coordinare le
attività della fraternità;
b. indire corsi di
aggiornamento, di studio, di
esercizi spirituali, convegni,
raduni e simili iniziative;
c. curare la formazione
dei dirigenti e degli animatori;
d. interessarsi della
stampa e degli altri mezzi di
comunicazione sociale;
e. discutere ed approvare
la relazione annuale preparata
dal presidente;
f. animare e stimolare i
consigli di grado inferiore;
g. tenere vivi i rapporti
ed accrescere di continuo la
collaborazione con tutta la
Famiglia Francescana,
particolarmente con l'O.F.S.,
mediante programmazioni ed
iniziative comuni specie
nell'ambito della Chiesa locale;
h. promuovere e curare le
associazioni degli "Araldini" in
collaborazione con l'O.F.S.,
nonchè le opere missionarie e
vocazionali;
i. eleggere entro sei
mesi, e per il periodo di
scadenza del Consiglio, un nuovo
presidente qualora quello in
carica non potesse esercitare
più il proprio ufficio per
qualsiasi motivo;
j. nominare un altro
consigliere, sempre fino alla
scadenza del consiglio in
carica, allorchè qualcuno
venisse meno per qualsiasi
ragione;
k. cooptare altri
consiglieri, purchè il loro
numero non superi globalmente un
terzo di quelli regolarmente
eletti;
l. dichiarare decaduto il
presidente od il consigliere
che, senza validi motivi, sia
stato assente, a livello
nazionale, per due volte
consecutive, a livello regionale
(=prov.le) per tre volte
consecutive.
23. Il Consiglio Naz.le è
formato dal Presidente e da
altri cinque membri più
l'Assistente;il consiglio
regionale e locale sono composti
dal presidente e di un numero di
membri adeguato all'entità ed
all'attività della fraternità,
più l'assistente di pari grado.
È consentita la nomina, da parte
dei rispettivi consigli, di una
segreteria per il disbrigo delle
pratiche ordinarie. Ai
consiglieri è affidata la
promozione e la cura dei vari
settori di attività delle
fraternità.
24. Il Consiglio naz.le
si riunisce almeno due volte
all'anno; quello reg.le almeno
tre volte; il locale almeno una
volta al mese.
25. I consiglieri naz.li
fanno parte di diritto dei
consigli di grado inferiore di
propria residenza con diritto di
voto. Così intendesi per i
consiglieri regionali (=prov.li).
26. I consigli di grado
superiore hanno la giurisdizione
su quelli inferiori per la
soluzione dei casi che di volta
in volta si presentano.
IL PRESIDENTE
27. Il presidente è il
responsabile di tutta
l'animazione della propria
fraternità e dei vari uffici e
mansioni in ordine alla sua
funzionalità. Egli rappresenta
la fraternità stessa e cura
l'esecuzione delle direttive
delle assemblee e del consiglio.
È coadiuvato in tutto da un
Vice, eletto tra i consiglieri,
il quale lo supplisce durante la
sua assenza, salvo quanto
prescritto all'articolo 22/i.
L'ASSISTENTE SPIRITUALE
28. In segno di comunione
con tutta la famiglia
francescana, il consiglio della
Gi.Fra. richiede ai copetenti
superiori un assistente che curi
spiritualmente i singoli e la
fraternità tutta. Egli
salvaguarda e nutre il senso
ecclesiale ed il carisma
francescano, favorisce la
formazione di base e specifica,
nonchè la promozione globale di
tutta la fraternità. Egli fà
parte di diritto dei consigli e
delle assemblee di suo grado. A
livello naz.le e reg.le se
possibile, insieme con
l'assistente, fanno parte dei
rispettivi consigli altri
religiosi francescani, comunque
non più di tre, che si occupino
specificatamente della Gi.Fra.
Nei luoghi ove non fossero
presenti religiosi francescani,
il compito dell'assistenza è
affidato ad altri sacerdoti o
religiosi.
ELEZIONI
29. La designazione agli
incarichi di presidente e di
consigliere di qualsiasi grado
avviene a mezzo di elezioni, e
queste si effettuano a scrutinio
segreto.
30. Per l'elezione del
presidente e vice-presidente di
qualsiasi livello è richiesta la
maggioranza assoluta dei voti
dei presenti nel primo e nel
secondo scrutinio, mentre nel
terzo si procede per
ballottaggio tra i due che
nell'ultimo scrutinio hanno
ottenuto maggior voti. Per
l'elezione a consiglieri di
qualsiasi grado è sifficiente la
maggioranza relativa dei voti
dei presenti, purché i votanti
non siano inferiori ad un terzo.
31. Con una prima
votazione si eleggono i
consiglieri; tra questi poi con
una successiva votazione , si
elegge il presidente; con una
terza il vice-presidente, sempre
tra gli eletti. Copia del
documento affermante l'avvenuta
elezione, firmata dal presidente
e dal segretario dell'assemblea
elettiva, è inviata al consiglio
di grado immediatamente
superiore.
32. Le assemblee
elettive, perché siano valide,
oltre all'applicazione delle
presenti norme, devono essere
presiedute dal presidente di
grado superiore o da un suo
delegato, alla presenza
dell'assistente dello stesso
livello. Le assemblee elettive
nazionali sono presiedute dai
presidenti naz.li O.F.S. (o loro
delegati).
33. Il presidente ed i
consiglieri naz.li e reg.li
durano in carica tre anni;
quelli locali due anni. I
presidenti naz.li e reg.li
possono essere rieletti per un
solo periodo immediatamente
successivo.
34. Il presidente
nazionale e quello regionale
siano "Professi".
35. Nell'elezione del
presidente e dei consiglieri
locali, hanno diritto al voto,
con l'assistente, tutti i membri
effettivi della fraternità.
Nell'elezione a livello
regionale hanno diritto al voto,
oltre all'assistente ed i suoi
collaboratori (cfr. art.28),
tutti i membri dell'assemblea
regionale. Parimenti avviene, in
modo analogo, a livello
nazionale.
INTEROBBEDENZIALITÀ
36. Finché esistono le
Obbedienze funzionano anche
un'Assemblea ed un Consiglio
Interobbedienziale ad ogni
livello.
37. L'Assemblea naz. le
Interobbedienziale è
l’espressione delle assemblee di
tutte le obbedienze. Essa si
riunisce ogni tre anni ed è
presieduta dal Presidente del
consiglio interobbedienziale (cfr.
art.38. Oltre ai compiti
descritti all'articolo 21, è di
sua competenza l'approvazione,
l'aggiornamento e la
interpretazione delle presenti
norme salvo la ratifica dei
competenti superiori.
All'assemblea naz.le
interobbedienziale partecipano i
consigli naz.li, i presidenti e
gli assistenti reg.li della
Gi.Fra. ( o loro delegati), un
congruo numero di gifrini
stabiliti dal consiglio naz.le
interobbedienziale ed eletti
dalla base nelle singole regioni
(= prov.ce religiose), nonché i
presidenti ed assistenti
nazionali dell'O.F.S. ( o loro
delegati). All'assemblea
regionale interobbedienziale
partecipano i consigli reg.li, i
presidenti e gli assistenti
locali ( o loro delegati) nonché
i presidenti ed assistenti reg,li
dell'O.F.S. (o loro delegati).
38. Il consiglio
nazionale interobbedienziale è
composto dei presidenti e
vice-presidenti nazionali, dagli
assistenti nazionali e da un
delegato del consiglio nazionale
interobbedienziale dell'Ordine
Francescano Secolare. È
presieduto ed assistito, a turno
annuale, dai presidenti ed
assistenti delle varie
obbedienze. Suo compito è:
a. animare e coordinare
il lavoro dei consigli
nazionali;
b. preparare, convocare
ed animare l'assemblea naz.le
interob.le;
c. indicare al Consiglio
Internazionale dell'O.F.S. ed
agli altri eventuali organismi i
propri rappresentanti;
d. dispensare, nei
singoli casi, dalle presenti
norme.
39. I consigli
interobbedienziali di grado
inferiore sono composti e
funzionano in modo analogo a
quello nazionale.
Contributi
CONTRIBUTI
40. Per le spese occorrenti
alla vita ed all'attività delle
fraternità, in segno di
comunione e di solidarietà,
tutti offrono un contributo
nella misura indicata dalle
assemblee ai vari gradi.
Dichiarazione
DICHIARAZIONE
41. Le presenti norme
valgono per tutta la Gioventù
Francescana d'Italia assistita
dalle varie obbedienze. Le
precedenti norme si intendono
abrogate. Le eventuali modifiche
al presente Statuto devono
essere approvate con la
maggioranza dei due terzi
dell'Assemblea nazionale
Interobbedienziale.
Paestum 29 Luglio 1984 |
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